NON RISCHIARE UNA MULTA !

Mancata pulizia in azienda? Rischi fino a 6.000 € !!

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L’ottimizzazione del lavoro inizia nella corretta gestione degli spazi: per questo una manutenzione e pulizia costante degli ambienti è un aspetto importante.
Lavorare in uffici poco igienici influisce negativamente non solo sulle prestazioni lavorative, ma risulta anche non essere un buon biglietto da visita per la propria clientela, che si tratti di uno studio professionale o di un negozio.
E’ necessario dare alla propria clientela un segnale di professionalità, affidabilità ed efficienza: per questo motivo mettiamo a tua disposizione le nostre conoscenze e i nostri servizi per le pulizie della tua attività commerciale.

Non rischiare una multa con una cappa così!

Se hai una attività di ristorazione o di preparazione alimenti (panetteria, bar, friggitoria, pasticceria, etc) potresti ritrovarti in guai seri, se non fai attenzione!


Una situazione come QUESTA (foto a fianco) potrebbe causarti qualche brutto fastidio con ASL e NAS, oltre a una multa non poco salata (fino a 6000 €).


Il D.L. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è molto severo anche sugli aspetti igienico-sanitari di tutte le attività economiche.

E tu, che tipo di attività hai e cosa rischi?

Attività alimentari
(RISTORANTI, PIZZERIE, PANETTERIE,...)

Dall'allegato IV del D.Lgs. 81/2008
1.1.6 - Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
1.9.1.4 - Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
1.10.4 - Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
1.13.4.1 - Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

Altre attività
(attività con operai come cantieri e aziende)

Dall'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008
1.1 - I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
2.1 - I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
4.1 - I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

Le sanzioni
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

Dall'articolo 68
c. 1 b) - Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2
c. 2 - La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.


NON RISCHIARE !!
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